Coscienza della pericolosità dell’amianto e provvedimenti
Una piccola storia del rischio amianto, dal 1908 fino al divieto di utilizzo
La cronologia di seguito riportata evidenzia il lento processo di acquisizione e regolamentazione del rischio Amianto:
- 1908 – In alcuni soggetti esposti amianto viene diagnosticato la fibrosi polmonare;
- 1927 – “L’asbestosi” entra nel dizionario medico come malattia correlata al rischio amianto;
- 1933 – il primo regolamento sui rischi dei lavoratori esposti all’amianto;
- 1935 – Entra a far parte della letteratura medica il primo caso di carcinoma polmonare in soggetti esposti all’amianto;
- 1943 – L’asbesto è inserito dall’Italia tra le malattie con obbligo di assicurazione contro le malattie professionali;
- 1947 – E’ ufficiale il nesso amianto-mesotelioma;
- 1960 – Gli studi epidemiologici provano il nesso tra amianto , mesotelioma, asbestosi e carcinoma polmonare;
- 1986 – L’ordinanza del Ministero della Sanità 26/06/86 in attuazione della direttiva europea 83/478 vieta l’uso della crocidolite (Amianto Blu);
- 1988 – Il DPR 215/88 vieta l’uso, oltre che della crocidolite di tutti gli altri i tipi di amianto limitatamente a giocattoli, pitture, vernici e articoli per fumatori.
- 1991 – La protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti chimici fisici e biologici è realtà con la legge 277;
- 1992 – La legge 257 vieta la produzione di manufatti contenenti amianto.
Il decreto legislativo 81/08 sull’Amianto
Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 246. Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonificadelle aree interessate.
Art. 247. Definizioni
1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
Sezione II – Obblighi del datore di lavoro
Art. 248. Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.
Art. 250. Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
Commento. In Sicilia l’applicazione di questi commi è regolamentata dalla Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285 emessa dall’Assessorato Della Salute. Non sono soggetti alla presentazione di Piano di Lavoro redatto ai sensi dell’art.256 com.2, un insieme di attività elencate nella circolare.
Fra queste attività vi sono la “rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi” oppure la “rimozione di una superficie limitata (massimo 10 mq) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi”.
Per queste attività pertanto non occorre aspettare i 30 giorni di deposito del piano di lavoro e si può procedere preavvisando gli uffici ASP competenti con almeno 48 ore di anticipo.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 251. Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;
Commento. Da questo comma derivano alcune delle procedure operative e delle misure di sicurezza che devono essere adottate durante la bonifica dall’amianto. In particolare l’uso di mascherine con adeguato livello di protezione dalle fibre di amianto. Nello specifico sono necessarie mascherine con filtro di livello P3.
c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 252. Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Commento. Il citato articolo 212 del D.Lgs. 152/06 è quello costitutivo dell’Albo Gestori Ambientali, cioè dell’Albo alle cui sezioni regionali, con sede presso le camere di Commercio, occorre iscriversi per poter effettuare operazioni di trasporto rifiuti, intermediazione di rifiuti e anche di bonifica dall’amianto.
I soggetti che intendono includere la bonifica dall’amianto fra le proprie attività devono dunque iscriversi alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali. Le sezioni dell’Albo hanno l’incarico di verificare se il soggetto possiede i requisiti tecnici, l’esperienza, le attrezzature, i mezzi, le capacità finanziarie necessarie alla bonifica dall’amianto.
Per quanto detto, oltre che essere un obbligo di legge, non è di secondaria importanza rivolgersi ad imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 10 se si intende bonificare un locale dall’amianto. L’iscrizione infatti non è un mero atto formale ma costituisce un vero e proprio controllo iniziale da parte di un ente terzo (l’Albo) sulla capacità dell’impresa di svolgere tale delicato incarico.
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro.
Commento. Il Piano di Lavoro è il documento dai contenuto minimi obbligatori (comma 4) che l’impresa che svolge le attività di bonifica dall’amianto deve presentare all’organo di vigilanza. Copia del Piano di Lavoro può essere richiesta all’impresa.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
Commento. Il Piano di Lavoro è depositato presso gli uffici dell’organo di controllo almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’attività di bonifica. Tale periodo è obbligatorio e può essere ridotto solamente nei casi di urgenza. L’organo di controllo definisce quali sono i casi in cui può essere richiesta la “Procedura di urgenza” con conseguente riduzione dei tempi di avvio della bonifica. Mentre nel caso di attesa dei 30 giorni l’organo di controllo non si esprime e si può procedere alla bonifica dall’amianto con il suo silenzio assenso, nel caso di richiesta di procedura di urgenza accettata l’organo di controllo emette un Nulla Osta scritto senza il quale non si può procedere. Inoltre è necessario versare una piccola tassa su un contro corrente postale dell’organo di controllo per le spese di istruttoria.
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
[…]
Art. 258. Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l’eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Commento. Gli operatori che eseguono attività di bonifica dall’amianto devono avere seguito i corsi obbligatori previsti dal precedente comma e conseguire il relativo “patentino”. La verifica della presenza del patentino in corso di validità è uno dei compiti dell’organo di controllo.
L’Iter Normativo sull’Amianto in Italia
L’evoluzione della normativa italiana in tema di bonifica amianto .
Legge 27/03/1992 n. 257 la prima legge italiana sull’amianto
È la prima legge italiana sull’amianto. Recepisce la direttiva CEE 91/382 vietando l’estrazione, la produzione e la commercializzazione dell’amianto.
Introduce misure di sostegno per i lavoratori e le imprese.
Regola il trattamento e lo smaltimento nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono.
Commento. Di fatto la legge mette al bando i minerali che costituiscono il gruppo degli amianti. Il Parlamento legifera in tal senso visto il susseguirsi di prove scientifiche del collegamento di alcune patologie all’inalazione di fibre di amianto ed il cospicuo crescente numero di morti e malati. A sostegno di questi ultimi e delle imprese che operavano nel settore, come la Eternit ad esempio, vengono adottate misure di sostegno.
La legge necessita però dei decreti attuativi che dovranno dettare le procedure operative tramite le quali bonificare dall’amiantoo tramite le quali poter valutare il grado di rischio in presenza di tali manufatti. I decreti attuativi definiranno inoltre quali dispositivi di protezione, attrezzature e prodotti utilizzare durante le bonifiche.
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994: i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto
Il Decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 6 della Legge 257/92, i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto(allestimento dei cantieri, decompressione, decontaminazione, smaltimento), nonché quelle per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura dei materiali contenenti amianto.
Commento. A due anni di distanza dalla Legge 257/92 vengono definite le procedure che dovranno essere adottate per la bonifica dall’amianto. Si definiscono inoltre tre tipi di bonifica:
- rimozione, cioè l’asportazione adottando particolari cautele e procedure, dei manufatti contenenti amianto. E’ obbligatoria per i materiali friabili lo diviene nel caso di manufatti in materiale compatto ma danneggiati per più del 10% della propria superficie.
- incapsulamento, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite l’applicazioni di più strati di una specifica vernice. Le caratteristiche e la composizione della vernice verranno definite con successivo decreto (DM 20/08/1999).
- sovra copertura, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite la creazione di un setto (es. pannelli, muri, coibentazioni) che occulti e sigilli interamente il manufatto.
Nel Decreto vengono inoltre definiti i criteri di scelta dei Dispositivi di Protezione dall’amianto che dovranno utilizzare gli operatori durante la bonifica ed i metodi di campionamento ed analisi di materiali e ambiente al fine di verificare la presenza di fibre di amianto.
Decreto Ministeriale 20 agosto 1999: gli interventi di bonifica
Nel decreto vengono ampliate le procedure ed i metodi per gli interventi di bonifica previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Commento. Il Decreto dettaglia le procedure che dovranno essere adottate per la bonifica dall’amianto nel caso di navi o unità equiparate. Inoltre vengono definitivi per i rivestimenti incapsulanti i requisiti prestazionali minimi, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica.
Infine il Decreto prevede la obbligatorietà del Programma di Manutenzione e Controllo nel caso di incapsulamento di un manufatto contenente amianto dato che lo stesso viene mantenuto in sede. Tale Piano dovrà prevedere il controllo periodico dello stato del manufatto e del suo incapsulamento.
T.U. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 APRILE 2008 n. 81: disciplina organicamente tutta la normativa sull’Amianto
Il testo disciplina organicamente tutta la normativa sull’Amianto sostituendo a partire dal 30 aprile 2008 il D.Lgs. 257/06.
Commento. Il testo Unico individua nel Datore di Lavoro il soggetto che ha l’obbligo di accertarsi della presenza di manufatti contenenti amianto (es. Eternit) quali possono essere tubazioni, serbatoi idrici, coperture realizzate con lastre ondulate, pannelli piani, canne fumarie, fioriere, coibentazioni. Il Datore di lavoro deve valutare il rischio per i propri lavoratori ed agire in funzione di questo.
In questo testo che viene indicata l’obbligatorietà dell’iscrizione Albo Gestori Ambientali alla categoria 10 per tutti quei soggetti che rimuovono manufatti contenenti amianto.
Viene inoltre prevista la redazione di un Piano di Lavoro in cui la ditta incaricata della rimozione dei manufatti contenenti amianto indica procedure, attrezzature e personale impiegato nella bonifica. Tale piano dovrà rimanere obbligatoriamente trenta giorni presso gli uffici dell’organo di controllo per poter ottenere il silenzio assenso ad eseguire i lavori.
Altre normative e circolari sull’amianto
D.Lgs 17 Marzo 1995 n.114 : stabilisce i valori limite di concentrazione di amianto, nelle attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto, negli scarichi in atmosfera e negli scarichi liquidi ;
Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996 : disciplina gli interventi di bonifica;
- Lgs del 5 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) : il testo unico sui rifiuti, disciplina indirettamente anche sui rifiuti contenenti amianto;
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 : ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. stabilisce i valori di concentrazione, i limiti accettabili e l’obbligo di bonifica e ripristino ambientali.
Legge 9 Dicembre 1998, n. 426, Decreto Ministeriale 18 Settembre 2001 n. 468, Legge n. 179 2002 : Entrambi i testi di legge hanno individuato in tutta l’Italia i numerosi siti da bonificare in cui è stata rilevata la presenza di amianto;
- Lgs del 13 gennaio 2003 n. 36: Detta i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, comprese quindi le discariche di rifiuti speciali da amianto ai sensi della direttiva 1999/31/CE;
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101: definisce il regolamento per la mappatura delle zone da bonificare dalla presenza di amianto;
Decreto 29 luglio 2004, n. 248: disciplina le attività di recupero dei prodotti contenenti amianto;
Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2005: stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti, in special modo le discariche di rifiuti speciali e pericolosi contenenti amianto, nelle discariche in attuazione dell’art. 7, comma 5 del D. L. n. 36/2003.
D.LGS. n. 257 del 25 luglio 2006 di attuazione delle Direttiva 2003/18/CE , apporta modifiche al Dlgs 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro introducendo il Titolo VI-bis denominato “Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto”.