Gli inerti (cosiddette macerie o calcinacci) provenienti dalle opere civili quali ristrutturazione o demolizione di edifici (abitazione, scuole, uffici, negozi, ecc…) non possono essere gettati nei cassonetti comunali o essere dispersi in natura.
Se l’opera di demolizione è frutto del “fai da te”, cioè di un privato cittadino, allora gli inerti devono essere smaltiti nelle isole ecologiche, mentre se è stata un’impresa ad effettuare il lavoro, sarà proprio quest’ultima a dover provvedere alla smaltimento degli inerti in una discarica riconosciuta per legge come “discarica per inerti”. In questo modo il materiale viene prima frantumato, selezionato mediante processi meccanici (viene depurato da carta, metalli, vetro, plastica) e infine riutilizzato nuovamente nell’ambito edile, civile e geotecnico (stabilizzazione dei terreni) come “aggregato riciclato”, consentendo un notevole risparmio di risorse ed energia.
Di seguito sono rei disponibili i codici CER dei Rifiuti Inerti ammessi dall’impianto di REI Srl
CER | Descrizione |
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01 01 01 | Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
01 01 02 | Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
01 03 06 | Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
01 03 08 | Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01 03 09 | Fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminia, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01 04 08 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 09 | Scarti di sabbia e argilla |
01 04 10 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 12 | Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 |
01 04 13 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 05 04 | Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero |
03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 |
03 03 01 | Scarti di corteccia e legno |
07 02 13 | Rifiuti plastici |
07 02 17 | Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 |
10 01 01 | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) |
10 11 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro |
10 11 12 | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
10 12 01 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
10 12 06 | Stampi di scarto |
10 12 08 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico |
10 12 12 | Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 |
10 13 01 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
10 13 04 | Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce |
10 13 11 | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi d aquelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
10 13 14 | Rifiuti e fanghi di cemento |
12 01 01 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi |
12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
12 01 05 | Limatura e trucioli di materiali plastici |
12 01 17 | Materiale abrasivo di scrato, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 |
16 01 19 | Plastica |
16 01 20 | Vetro |
16 11 02 | Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
16 11 04 | Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 |
16 11 06 | Rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 |
17 01 01 | Cemento |
17 01 02 | Mattoni |
17 01 03 | Mattonelle e ceramiche |
17 01 07 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 |
17 02 01 | Legno |
17 02 02 | Vetro |
17 02 03 | Plastica |
17 03 02 | Miscele bituminose diverse da di cui alla voce 17 03 01 |
17 04 01 | Rame, bronzo, ottone |
17 04 02 | Alluminio |
17 04 05 | Ferro e acciaio |
17 04 07 | Metalli misti |
17 04 11 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
17 05 04 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
17 05 06 | Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 |
17 05 08 | Pietrisco per massicciate ferroviarie, fiverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
17 06 04 | Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 |
17 08 02 | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
17 09 04 | Rifiuti misti da costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 170901, 170902 e 170903 |
19 01 12 | Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111 |
19 01 16 | Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 |
19 04 01 | Rifiuti vetrificati |
19 10 01 | Rifiuti di ferro e acciaio |
19 10 02 | Rifiuti di metalli non ferrosi |
19 12 02 | Matalli ferrosi |
19 12 03 | Matalli non ferrosi |
19 12 04 | Plastica e gomma |
19 12 05 | Vetro |
19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
19 12 09 | Minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 |
19 13 02 | Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
19 13 04 | Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 |
19 13 06 | Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 |
20 01 02 | Vetro |
20 01 38 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 01 39 | Plastica |
20 01 40 | Metallo |
20 01 41 | Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere |
20 02 02 | Terra e roccia |
20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |